Detrazione fiscale serramenti minimal | MinimalFrames.it
Detrazioni Fiscali

Bonus serramenti minimal prorogato
dalla legge
di bilancio 2021

Come funziona il nuovo bonus per la detrazione fiscale serramenti minimal 2020? Quali detrazioni si possono ottenere e quali requisiti bisogna avere. E’ possibile beneficiare del Superbonus al 110%? Ecco tutti i dettagli.

Per quanto concerne il funzionamento del Bonus serramenti minimal 2020, occorre effettuare una distinzione, a seconda dal tipo di acquisto che si va a compiere.

Può rientrare nel bonus ristrutturazioni, in quello relativo ai mobili con detrazione al 50% o nell’Ecobonus al 110% (soltanto in presenza di determinati presupposti).

Per poter godere dell’agevolazione l’immobile deve:

  • Essere esistente al momento della sostituzione, dunque già accatastato od in fase di accatastamento;
  • In regola con il pagamento di eventuali tributi;
  • Dotato di un impianto di riscaldamento.

Possono beneficiare del Bonus serramenti minimal 2020:

  • Proprietari o nudi proprietari;
  • Locatari;
  • Comodatari;
  • Familiare convivente;
  • Chiunque abbia un diritto di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie).

L’operazione, deve rispettare, sotto il punto di vista tecnico:

  • Deve trattarsi di una sostituzione o modifica di serramenti minimal già esistenti;
  • L’opera deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati;
  • I nuovi serramenti minimal devono garantire un valore di trasmittanza termica (Uw) inferiore o uguale al valore di trasmittanza limite riportato in tabella 2 del D.M..

E’ necessaria la perizia asseverata redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito) iscritto al proprio Albo professionale.

In tale documento deve essere indicato il valore di trasmittanza dei nuovi serramenti minimal, tale da rispettare il valore di trasmittanza limite riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010.

In mancanza di essa, è necessario che il produttore dell’infisso, mediante certificazione, garantisca che il prodotto rispetta gli stessi requisiti.

Può beneficiare del bonus serramenti minimal 2020 chi esegue interventi che permettono di ottenere un miglioramento termico dell’edificio.

Rientrano la fornitura e posa in opera di:

  • Finestre;
  • Porte d’ingresso;
  • Scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con l’infisso) e suoi elementi accessori, purché tale sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli serramenti minimal;
  • Tende da sole (a condizione che non siano orientate a nord).

Anche la sostituzione dei vetri rientra tra le spese agevolabili per il miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti.

Purtroppo le zanzariere non possono accedere alla detrazione fiscale ecobonus 2020 serramenti minimal al 50% nè come schermature solari, nè come bonus casa (ristruttturazione).

Ogni contribuente potrà portare in detrazione, al momento della dichiarazione dei redditi, il 50% delle spese totali sostenute per eseguire i lavori.

Il Bonus serramenti minimal 2020 consiste in una detrazione Irpef ripartita in 10 quote annuali, con rate di identico importo.

La detrazione, per lavori effettuati e pagati nell’anno solare 2020, comincerà dunque a partire dalla dichiarazione dei redditi 2021, per 10 anni consecutivi.

La domanda che tanti si pongono in questo momento è se anche la sostituzione degli serramenti minimal e dei serramenti dell’abitazione rientra nel Ecobononus al 110%.

Per avere maggiori informazioni sull’Ecobonus:

Ecobonus e sismabonus al 110% e con sconto in fattura

E’ possibile beneficiare del Superbonus al 110%, soltanto se la sostituzione degli serramenti minimal avviene contemporaneamente ad altri lavori che riguardano in maniera più estesa l’intero edificio:

  • Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, entro un limite di € 60.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
  • Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ibridi o geotermici con abbinamento eventuale ai sistemi fotovoltaici (limite di spesa fissato a € 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari) simili interventi sugli edifici unifamiliari (terzo tipo) con limite a € 30.000.

Per quanto riguarda la modalità di pagamento:

  • Il titolare di reddito di impresa deve effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale, cosiddetto parlante;
  • Il titolare di reddito di impresa è esonerato dall’obbligo di pagamento mediante bonifico parlante. In questo caso, dovrà fornire altro tipo di documentazione idonea, come ricevuta del pagamento con bancomat o carta di credito.

In ogni caso, qualunque sia il metodo di pagamento, devono risultare chiare le seguenti informazioni:

  • Causale del versamento;
  • Il Codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • Codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento;
  • numero e data della fattura.

Dopo essere terminati i lavori ed effettuati i pagamenti, occorre effettuare l’operazione di invio dei documenti all’ENEA.

I dati devono essere trasmessi entro 90 giorni da fine lavori.

Nel dettaglio, con la comunicazione ENEA occorre inviare, in modalità telematica, la scheda descrittiva dell’intervento.

Per gli interventi in singole unità immobiliari la comunicazione ENEA scheda anche essere redatta dal singolo utente. Nel caso di lavori condominiali sarà invece un tecnico abilitato a doverla compilare.

Con la comunicazione ENEA bisognerà inoltre trasmettere:

  • Un documento che attesti il valore di trasmittanza dei vecchi serramenti minimal (che può essere stimato anche in modo approssimativo, utilizzando l’algoritmo appositamente elaborato e posto al link “per i tecnici” sul sito ENEA), che può essere riportato:
    • All’interno della certificazione del produttore in una zona a campo libero;
    • Autocertificazione del produttore;
    • Asseverazione;
  • Originali della documentazione inviata all’ENEA, debitamente firmata;
  • Schede tecniche dei materiali e dei componenti.

Occorre, poi conservare i documenti tecnici ed amministrativi utili per beneficiare della detrazione fiscale:

  • Documenti tecnici: asseverazione redatta da un tecnico abilitato che deve attestare il rispetto dei requisiti tecnici di cui sopra. Solo nel caso di interventi in singole unità immobiliari, l’asseverazione può essere sostituita dalla certificazione del fornitore di detti elementi, che attesti il rispetto dei suddetti requisiti;
  • Documenti amministrativi: fatture relative alle spese sostenute, ricevuta del bonifico bancario o postale parlante, ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA(codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.

Si, anche la sostituzione dei vetri permette un miglioramento dal punto di vista termico dell’edificio. Quindi, rientrando nel bonus serramenti, la sostituzione dei vetri dei serramenti è detraibile al 50%.

Si, puoi usufruire del bonus serramenti minimal anche se non effettuerai lavori di ristrutturazione.

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